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Art.1 - Costituzione
Ai sensi degli art. 36 e 37 del C.C. e seguenti, è costituita l’associazione denominata “Progetto Familia” ONLUS.
Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi.
L’organizzazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale e
agisce nel rispetto dell’art. 10 del D.Lgs. 460/97 per le Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale.
I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati a principi
della solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva
partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa.
La durata dell’organizzazione è illimitata.
Art.2 - Sede
L’organizzazione ha sede in Viale Mar Jonio, 4/b 20148 Milano.
Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la
sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate
anche in altre città della Regione Lombardia.
Art.3 - Oggetto
L’organizzazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, persegue esclusivamente finalità
di solidarietà sociale e svolge le proprie attività nei seguenti settori:
1. assistenza sociale e socio-sanitaria;
2. beneficenza;
3. formazione;
4. tutela dei diritti civili;
L’Associazione, in particolare, ha lo scopo di fornire aiuti alle popolazioni dei paesi in via di
sviluppo proponendo iniziative volte a:
fornire aiuti umanitari (materiali, sociali e morali) alle
popolazioni svantaggiate attraverso il miglioramento della condizione delle
fasce deboli, con particolare riferimento all’infanzia, anche attraverso lo
strumento delle adozioni a distanza;
raccogliere beni alimentari, vestiario, medicinali, da
destinare alle popolazioni bisognose;
costruire strutture, quali centri di assistenza primaria, scuole e centri di ricovero, dove poter realizzare interventi di assistenza
socio-sanitaria, educazione alimentare ed interventi di alfabetizzazione;
coinvolgere persone, organismi ed istituzioni in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni povere
del mondo;
realizzare attività di informazione, seminari, corsi di formazione, atti al coinvolgimento ed alla sensibilizzazione dell’opinione
pubblica riguardo i problemi dei paesi in via di sviluppo.
L’organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse.
Art.4 - Soci all’organizzazione
4.1- Sono soci dell’organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e
il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda
viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari), che sono mossi da spirito di
solidarietà partecipando alla vita dell’organizzazione dando un contributo
fattivo di lavoro e di idee per il raggiungimento degli scopi.
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone
giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita
deliberazione dell'istituzione interessata.
Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.
Ciascun aderente maggiore d’età ha diritto di voto, senza regime
preferenziale per categorie di soci, per l’approvazione e modificazione dello
statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi
dell'organizzazione.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’organizzazione.
Il numero dei soci è illimitato.
4.2 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci.
4.2.1 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di
accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.
4.2.2 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio
Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della
prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione
del registro dei soci all'organizzazione.
4.2.3 - I soci cessano di appartenere all’organizzazione:
- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni
programmate;
- per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in
corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.
4.2.4 – L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio
Direttivo. E’ ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o
all’Assemblea dei soci, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione
convocata. La decisione è inappellabile.
Art.5 - Diritti e doveri dei soci
- I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione.
Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato
dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E’ annuale, non è
trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita
della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima
dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo
dell'esercizio di riferimento.
5.2 - I soci hanno il diritto:
di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
di conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
5.3 - I soci sono obbligati:
a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni
adottate dagli organi sociali;
a versare il contributo stabilito dall'assemblea;
a svolgere le attività preventivamente concordate;
a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.
Art.6 - Patrimonio ed Entrate
Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:
da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:
quote sociali
donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati
ogni altro provento derivante da attività istituzionali o connesse.
Art.7 - Organi sociali dell'Organizzazione
Organi dell'Organizzazione sono:
Assemblea dei soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di
garanzia:
Il Collegio dei Revisori dei Conti;
Il Collegio dei Garanti;
Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata
di tre anni e possono essere riconfermati.
Art.8 - Assemblea dei soci
8.1 – L’Assemblea è costituita da tutti i soci all’Organizzazione.
8.2 – L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal
Presidente dell'Organizzazione.
8.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni
qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.
8.4 - La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del
Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di
convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della
richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo;
l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto
economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte
dal Consiglia Direttivo.
Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
eleggere í componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se prevista);
approvare i regolamenti generali dell’Associazione;
approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
fissare l’ammontare della quota associativa annuale.
D’ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro
delle assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti
i soci.
8.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale
approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e
liquidazione dell’organizzazione.
8.7 – L’avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto ai soci almeno
quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede
sociale e deve contenere l’ordine del giorno.
8.8 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la
presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega.
In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il
numero dei soci, in propria o per delega. La seconda convocazione può aver
luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria
sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
8.9 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la
liquidazione dell’organizzazione sono richiesti le maggioranze indicate
nell'art. 15.<
8.10 - Ciascun aderente può essere portatore di altro una sola delega.
Art. 9 - Il Consiglio Direttivo
9.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da un minimo
di cinque ad un massimo di undici componenti, comunque da definirsi in numero
dispari. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
9.2- Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il
Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).
9.3- Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una
volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei
componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti
giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a
partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di
lavoro con voto consultivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la
maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il
verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
9.4- Compete al Consiglio Direttivo:
compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;
fissare le norme per il funzionamento dell’Organizzazione;
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo
possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio
consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo a quello dell’anno di
competenza ;
determinare il programma di lavoro in base alle linee di
indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea,
promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non
componenti il Consiglia Direttivo oppure anche tra i non soci;
accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
deliberare in merito all’esclusione di soci;
ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti
di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e
di urgenza;
assumere il personale strettamente necessario per la
continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti
consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se
non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a
partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte
dall’organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.
Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato
Esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato
Esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro.
Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo
effettuate nel corso del triennio devono essere disposte dall’assemblea. I
componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Art.10 – Presidente
10.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i
componenti a maggioranze dei voti.
10.2 - Il Presidente:
ha la firma e la rappresentanza sociale e legale
dell’Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a
qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati,
rilasciandone liberatorie quietanze;
ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti
attive e passive riguardanti l’Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità
Giudiziaria e Amministrativa;
convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio
Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo;
in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di
competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima
riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni
sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per
l’approvazione della relativa delibera.
Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice
Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Art 11 - Collegio dei Revisori dei Conti
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito
da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci e,
quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del
triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla
prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così
nominati scadono con gli altri componenti.
Il Collegio:
elegge tra i suoi componenti il Presidente
esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti
per i revisori dei conti;
agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli
organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se
previsto, del Comitato Esecutivo;
riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta
nell’apposito registro del Revisori dei Conti.
Art.12 - Collegio dei Garanti
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre
componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le
eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del
triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata
successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri
componenti.
Il Collegio:
ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra
questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli
organi stessi;
giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il
suo lodo è inappellabile.
Art.14 - Bilancio
14.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci
preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il
30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei
Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea.
14.2 - Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
14.3 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’
vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi
di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a
favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della
medesima ed unitaria struttura.
Art.15 - Modifiche alla Statuto e Scioglimento dell’organizzazione
15.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da
uno degli organi a da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono
approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
15.2 - Lo scioglimento dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e
approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci,
dall’Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che
residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo
settore, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo di controllo di
cui all’art. 3 comma 190 della legge 662/96. In nessun caso possono essere
distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Art.16 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle
vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al
Codice Civile, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali
variazioni.
Art.17 - Norme di funzionamento
Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio
Direttivo e approvate dall’Assemblea saranno rese note per mezzo di copia
affissa nell’albo avvisi esposto nella sede sociale. I soci possono richiederne
copia personale.
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